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  • Andrea D'Orsi

STATO&CHIESA


Con il termine rapporto Stato-Chiesa si indica il complesso delle relazioni tra uno Stato e le organizzazioni religiose, dal punto di vista storico, politico, diplomatico, giuridico, economico.

A oggi l'Italia si dichiara come stato laico, nonostante all'interno della nostra costituzione vi siano molti articoli collegati direttamente e non alla chiesa e in particolare al culto cattolico.

Gli articoli di seguito derivano dai Patti Lateranensi, firmati da Benito Mussolini.

Questo concordato decretava Città del Vaticano uno stato autonomo (a cui vennero tra l'altro riconosciuti diversi benefici) e il cattolicesimo religione di Stato.

I patti Lateranensi infatti rientrano ufficialmente nel articolo 7 della costituzione Italiana; ad oggi però sono stati modificati, con l'accordo di Villa Madama.

Il principale cambiamento che avvenne nello stato fu la dichiarazione dell'Italia come stato laico.


ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."

La norma prevede che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica o Città del Vaticano siano caratterizzati da ordinamenti separati e autonomi. Ne consegue che i rapporti reciproci vengono regolati da appositi accordi bilaterali, secondo il modello delle relazioni internazionali tra Stati. Tali accordi vengono identificati, costituzionalmente, nei Patti Lateranensi sottoscritti l’11 febbraio 1929 (ratificati con legge n. 810 del 27 maggio 1929) nel Palazzo del Laterano fra Mussolini e il Cardinale Gasparri e revisionati il 18 febbraio 1984 (Accordo di Villa Madama)



PATTI LATERANENSI

Sono un accordo bilaterale fra Stato italiano e Chiesa cattolica composto da 3 documenti:


Trattato

Lo Stato italiano rinuncia alla propria sovranità sul territorio dello Stato della Città del Vaticano.


Concordato

- Regola i rapporti fra Stato e chiesa cattolica, tra cui l’obbligo dell’insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado di scuola.

- Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio concordatario.

- Agevolazioni fiscali per gli enti ecclesiastici.

- La religione cattolica è materia scolastica facoltativa e non più obbligatoria.

- Possibilità di devolvere l’8x1000 dell’importo del reddito delle persone fisiche.


Convenzione finanziaria

- Riconoscimento di un indennizzo, a fronte della perdita dei beni degli enti ecclesiastici, tuttavia non venne mai corrisposto.

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